zero rifiuti dal processo produttivo dei manufatti in eps


La definizione di “rifiuto”è fondata sul concetto del “disfarsi”, che costituisce la condizione necessaria e sufficiente perché un oggetto, un bene o un materiale sia classificato come rifiuto e, successivamente, codificato sulla base del vigente elenco europeo dei rifiuti (CER). L’ articolo 183 del D.Lgs 3 aprile 2006 n° 152, definisce infatti rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”. Costituiti dal 98% di aria, i prodotti in polistirene espanso sinterizzato (EPS), siano essi imballaggi, lastre per isolamento termico o manufatti di vario genere,sono trasformati all’interno di un ciclo produttivo che individua principalmente 3 stadi: pre-espansione, maturazione e sinterizzazione mediante l’impiego di solo vapore acqueo.
Gli sfridi di lavorazione e i ritagli che si generano dal processo di trasformazione, nonché i prodotti eventualmente non conformi, vengono riutilizzati nel ciclo di trasformazione stesso rappresentando nuova materia prima, più propriamente definiti nella legislazione vigente“sottoprodotti”.

La trasformazione dell’EPS non comporta quindi produzione di rifiuti.Questi scarti pre-consumo derivanti dalla produzione possono quindi anche essere immessi direttamente sul mercato senza pre trattamenti, salvo l’eventuale macinazione o altre operazioni di riduzione volumetrica per via meccanica(compattazione per esempio), poiché già rispondenti ai requisiti merceologici del settore per ulteriori attività di produzione/trasformazione delle materie plastiche, essendo “materie prime secondarie all’origine” che non subiscono nessuna contaminazione e che non contengono sostanze estranee.Sia che questi scarti vengano impiegati all’interno dello stesso ciclo produttivo che li ha generati,sia che vengano commercializzati eventualmente con un valore di mercato attraverso un circuito esterno, l’operatore che li produce, li trasporta, li riceve e li utilizza non è tenuto a sottostare alla disciplina che regola la gestione dei rifiuti in quanto non sono considerati tali.

Tratto da “Aipe – www.aipe.biz”